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Assistenza sanitaria all’estero

Assistenza sanitaria estero

L’assistenza garantita ai cittadini che si recano all’estero varia a seconda del Paese in cui ci si reca e in base al motivo del trasferimento (turismo, lavoro, cure, ecc).

Particolari forme di assistenza sanitaria sono previste nei Paesi aderenti all’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida interattiva del Ministero della Salute "Se parto per... Guida interattiva".

ATS Val Padana tratta pratiche di cure transfrontaliere e in alta specialità (per la modulistica preposta scrivere a cure.estero@ats-valpadana.it).

Nelle seguenti sezioni è possibile trovare le informazioni specifiche per ogni caso.

Il cittadino iscritto al SSN può scegliere di recarsi in uno degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per ricevere cure in regime di assistenza indiretta, avvalendosi della Direttiva 24/2011.

Si può usufruire di questo tipo di assistenza solo per prestazioni sanitarie ottenibili con il SSN.

La direttiva non si applica:

  • ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo sia di sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
  • all’assegnazione ed accesso agli organi ai fini dei trapianti di organo;
  • ai programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche. 

Per le seguenti prestazioni è necessaria un’autorizzazione preventiva:

  • ricoveri con degenza di 1 notte;
  • prestazioni in day surgery individuate all’interno dell’allegato 6A del DPCM 12/01/2017;
  • prestazioni in day surgery trasferibili in regime ambulatoriale individuate all’interno dell’allegato 6B del DPCM 12/01/2017;
  • prestazioni terapeutiche e di diagnostica strumentale che richiedono l’utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose come la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare.

Se la prestazione richiesta è usufruibile in Italia in tempi adeguati non potrà essere autorizzata.


DOCUMENTI RICHIESTI PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI CURE TRANSFRONTALIERE

  • Modulo di richiesta all’autorizzazione debitamente compilato in tutte le sue parti. 
  • Prescrizione del medico su ricettario SSN/prescrizione del medico o altro professionista abilitato in altro stato UE contenente elementi identificativi del paziente, del prescrittore con qualifica professionale, dati di contatto diretto, indicazione dello Stato membro in cui esercita la professione, firma originale leggibile e data di emissione; la prescrizione deve contenere l’indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire, il luogo prescelto per la prestazione ed il prestatore di assistenza sanitaria.
  • Documentazione clinica.
  • Documento d’identità.
  • Delega/documentazione che legittimi la richiesta di autorizzazione per conto altrui.

Si prega di inoltrare la domanda a cure.estero@ats-valpadana.it 


PROCEDIMENTO, DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ESITO

ATS invierà la richiesta al Centro Regionale di riferimento specifico per la patologia.

A seconda dell’esito del parere vincolante del Centro, ATS rilascerà o negherà l’autorizzazione.

La richiesta di rimborso per le spese sostenute a seguito di prestazioni Transfrontaliere effettuate dopo autorizzazione preventiva o rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e non soggette ad autorizzazione preventiva, deve essere inoltrata in originale dal cittadino entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni e deve essere corredata da:

  • prescrizione medica con data antecedente l’esecuzione della prestazione;
  • certificazione in originale del trattamento erogato con diagnosi di dimissione o referto dell’esame diagnostico effettuato;
  • fatture quietanzate in originale;
  • traduzione in lingua italiana - a carico dell’assistito - della documentazione sanitaria e di spesa;
  • documento di identità.

I cittadini iscritti obbligatoriamente nel SSN possono fruire di cure di alta specializzazione all’estero per prestazioni non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico.

Per poterne usufruire il cittadino deve presentare preventivamente domanda di autorizzazione ad ATS. 

Documenti richiesti per effettuare la domanda di autorizzazione al servizio di Cure ad alta specialità:

  • modulo di richiesta all’autorizzazione debitamente compilato in tutte le sue parti (da richiedere ad ATS con congruo anticipo);
  • proposta dello specialista di branca - che non deve essere lo stesso che effettuerà la prestazione - adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico con indicato il Centro estero prescelto. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato
  • documentazione clinica con indicata data di ricovero/cura e presso il centro estero;
  • documento di identità;
  • se in possesso, certificazione l.104/92 se si usufruisce di cure neuro riabilitative;
  • preventivo di spesa e dettaglio dell’intervento qualora si usufruisse di prestazione indiretta ovvero la struttura estera proposta dal medico non accetti il modulo preposto.

È necessario inviare la documentazione a cure.estero@ats-valpadana.it 


PROCEDIMENTO, DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ESITO

ATS invierà la richiesta al Centro Regionale di Riferimento specifico per la patologia.

A seconda dell’esito del parere vincolante del Centro, ATS rilascerà o negherà l’autorizzazione ad effettuare la prestazione.

Con parere favorevole del Centro Regionale di Riferimento, ATS rilascerà a seconda dei casi:

  • modulo S2 o apposita modulistica per la copertura delle spese per la prestazione in forma diretta;
  • nota di autorizzazione per le prestazioni in forma indiretta, dove il cittadino anticiperà i costi e successivamente potrà chiedere un rimborso.

La richiesta di rimborso, effettuabile dopo aver usufruito la prestazione autorizzata, è subordinata alla presentazione in originale di:

  • allegati per spese sanitarie autorizzate rimaste a carico del cittadino richiedente;
  • spese di viaggio con mezzo autorizzato;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione del proprio nucleo famigliare e relativo reddito.

I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri specifici  motivi (previsti dal DPR 618/80 ) nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta. In caso di necessità devono anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero (Consolato o Ambasciata). Il rimborso delle spese sostenute, a fronte di Attestato ex art. 15 D.P.R. 618/80, dovrà essere chiesto, in via esclusiva, entro e non oltre 90 giorni dal pagamento dell’ultima fattura.

Per prestazioni legate a malattie di lunga durata, gravidanza o minori in età pediatrica, può essere presentata un’unica domanda di rimborso per i costi sostenuti in un semestre, oppure, al massimo una domanda in un anno.

Il rimborso:

  • potrà riferirsi a spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto;
  • potrà riguardare anche i costi sostenuti dalla ditta a nome e per conto del titolare;
  • dovrà pervenire per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana del luogo al Ministero della Salute per i residenti all’estero o all’ATS (protocollo@pec.ats-valpadana.it) per i residenti nel proprio ambito territoriale.

Per avere diritto a questa forma di assistenza, l’interessato deve compilare  lo specifico modello previsto dall’ ex art.15 del DPR 618/80, allegato, e trasmettere all’indirizzo cure.estero@ats-valpadana.it unitamente a copia della tessera sanitaria, del documento di identità del titolare avente diritto e della nota di incarico da parte del datore di lavoro comprovante il distacco per motivi di lavoro.  

Il modello deve essere compilato nella prima parte dalla ditta che distacca il lavoratore; mentre, nella seconda parte deve essere firmato dall’incaricato del competente ufficio di ATS della Val Padana, previa verifica dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dell’assistito.

Per quanto riguarda i lavoratori distaccati che si recano in Paesi con i quali  vigono Convenzioni Bilaterali di Sicurezza Sociale, si rimanda alla pagina “Se parto per... Guida interattiva” sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

Al di fuori delle casistiche sopra indicate,  non è prevista l’assistenza sanitaria né il rimborso da parte dello Stato italiano.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2026